Cosa viene risarcito?
Cosa viene risarcito???
Con la procedura di risarcimento diretto vengono risarciti direttamente dalla propria compagnia di Assicurazione, in proporzione alla quota di ragione:
a) i danni subiti dal veicolo;
b) i danni fisici subiti dal conducente del veicolo che abbia riportato lesioni di lieve entità (ovvero con invalidità permanente non superiore al 9%);
c) i danni alle cose trasportate sul veicolo, di proprietà del conducente e del proprietario.
Si ricorre al sistema del risarcimento diretto anche se il conducente ha subito lesioni gravi, limitatamente però al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate.
Per i danni relativi alle lesioni gravi subite dal conducente, per i danni ad oggetti diversi dai veicoli (cassonetti, vetrine, guard-rail, ecc.) e per i danni fisici subiti dai pedoni, occorre invece seguire la procedura ordinaria.
Come fare la richiesta?
La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano al proprio assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata A .R. o a mezzo PEC, fax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal contratto) o addirittura telegramma.
Tempi di risarcimento
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'assicuratore:
a) in caso di richiesta incompleta, deve chiedere, entro 30 giorni dalla ricezione, l'integrazione ed i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta;
b) se intende contestare l'applicabilità della procedura, deve farlo sempre entro 30 giorni ed in tal caso deve darne comunicazione all'assicurato/danneggiato ed all'assicurazione del responsabile; la comunicazione inviata a quest'ultima ha l'effetto di costituzione in mora;
c) se la richiesta è completa e la procedura di risarcimento diretto applicabile, con apposita comunicazione, deve, alternativamente:
1) presentare una congrua offerta di risarcimento del danno;
2) indicare gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.
Tale comunicazione deve essere inviata entro:
1) 30 giorni, nel caso di soli danni a cose, se il modulo blu è stato firmato da entrambi i conducenti coinvolti;
2) 60 giorni, nel caso di soli danni a cose, se il modulo blu non è stato firmato da entrambi i conducenti coinvolti;
3) 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche al conducente.
Se l'assicurato accetta la proposta formulata dall'assicurazione,
l'importo deve essere corrisposto entro 15 giorni.
Se l'assicurato non è soddisfatto dell'offerta, l'assicuratore dovrà comunque provvedere al pagamento della somma offerta, che sarà eventualmente imputata (detratta, messa a carico dell'assicurato) alla liquidazione definitiva del danno.
In tal caso il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della propria assicurazione avvelendosi della consulenza di un perito e di un legale.
Blog del 02/09/2016
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