Procedura ordinaria

Procedura ordinaria di risarcimento

Risarcimento incidente

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura del risarcimento o indennizzo diretto, ovvero:


  • sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino,Città del Vaticano;


  • sinistri con assenza di collisione tra due veicoli;


  • sinistri con collisione tra più di due veicoli;


  • sinistri che coinvolgono ciclomotori che non siano muniti di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;


  • sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;


  • sinistri con veicoli non assicurati;


  • sinistri con lesioni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente (lesioni gravi);
  • collisione tra 2 soli veicoli ma con coinvolgimento di altri veicoli responsabili.


In questo caso il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo del responsabile.


La procedura di risarcimento ordinaria é regolata dall'art. 148 codice assicurazioni.


Tempi di risarcimento

Tempo e fasi della procedura di risarcimento ordinaria, sono gli stessi della procedura di risarcimento diretto


Danni subiti dal passeggero

Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni, nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Ai sensi dell'art. 141 del codice predetto i danni fisici subiti dai passeggeri ed i danni alle cose da essi trasportate, sono infatti risarciti, indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti, dall'assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo che risponderà entro il massimale minimo di legge.


Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere l'eventuale parte eccedente all'assicurazione del responsabile, purchè quest'ultimo sia assicurato per un massimale superiore, se non lo fosse, l'eccedenza potrà essere richiesta al danneggiante.

Abbiamo già parlato di cosa viene risarcito in questo blog

Blog del 05/09/2016

I nostri servizi

Gli esperti assicurativi al vostro servizio!!
Consulta come ti possiamo aiutare!

Servizi e promozioni